{"id":39,"date":"2017-01-28T16:13:05","date_gmt":"2017-01-28T16:13:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/?page_id=39"},"modified":"2017-01-29T22:32:37","modified_gmt":"2017-01-29T21:32:37","slug":"delitto-contrasto-e-pena","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/delitto-contrasto-e-pena\/","title":{"rendered":"DELITTO E PENA"},"content":{"rendered":"<hr \/>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-70 size-full\" src=\"http:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/41-bis.jpg\" width=\"620\" height=\"372\" srcset=\"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/41-bis.jpg 620w, https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/41-bis-300x180.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px\" \/><\/p>\n<hr \/>\n<h1 style=\"text-align: center;\">DIRITTO<\/h1>\n<hr \/>\n<h2>INTRODUZIONE<\/h2>\n<p>Coerentemente col tema conduttore della tesina interdisciplinare, mi propongono di esaminare tre aspetti collegati tra loro: il delitto, l\u2019azione di contrasto al crimine e la pena applicata. In altri termini parler\u00f2 dell\u2019associazione di tipo mafioso, delle strutture preposte al contrasto di queste attivit\u00e0 criminali e del regime di carcerazione speciale riservato a mafiosi e terroristi.<\/p>\n<h3>ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO<\/h3>\n<p>L&#8217;associazione di tipo mafioso \u00e8 un reato previsto dal codice penale italiano.<\/p>\n<p>Il 3 settembre 1982, l&#8217;uccisione del generale Dalla Chiesa e il conseguente sdegno dell&#8217;opinione pubblica, spinse lo Stato a formulare e introdurre in brevissimo tempo l&#8217;art. 416-bis, con la legge n. 646\/1982, cercando cos\u00ec di perseguire in modo pi\u00f9 incisivo il fenomeno mafioso. Sino a quel momento i delitti mafiosi ricadevano sotto l\u2019art. 416 del Codice Penale, che tratta pi\u00f9 genericamente l\u2019associazione per delinquere.<\/p>\n<p>La legge del 13 settembre 1982 n. 646\u00a0 \u00e8 una fattispecie autonoma del reato di associazione per delinquere. Questa legge \u00e8 detta &#8220;Rognoni-La Torre&#8221; dal nome dei suoi promotori ed \u00e8 contenuta all&#8217;interno del V titolo della seconda parte del codice penale, ovvero nella parte che disciplina i delitti contro l&#8217;ordine pubblico.<\/p>\n<p>Il terzo comma dell&#8217;art. 416-bis definisce che un&#8217;associazione \u00e8 di tipo mafioso se usa la forza del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omert\u00e0 che ne derivano per:<\/p>\n<ul>\n<li>compiere delitti;<\/li>\n<li>acquisire il controllo o la gestione di attivit\u00e0 economiche come:\n<ol>\n<li>concessioni;<\/li>\n<li>autorizzazioni;<\/li>\n<li>appalti o altri servizi pubblici;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>procurare profitto o vantaggio a s\u00e9 o ad altri;<\/li>\n<li>limitare il libero esercizio del diritto di voto;<\/li>\n<li>procurare a s\u00e9 o ad altri voti durante le consultazioni elettorali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gli ultimi due punti furono inseriti nel 1992, con la legge 7 agosto 1992, n. 356, (cosiddetta legge<\/p>\n<p>Falcone &#8211; Borsellino) nata a seguito delle stragi di Capaci e di Via D&#8217;Amelio.<\/p>\n<p>I reati contro il 416-bis sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni, salvo eventuali aggravanti.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 416-bis prevede inoltre la confisca dei beni per tutte le associazioni riconducibili a quelle di tipo mafioso, comunque siano denominate (mafia, camorra, &#8216;ndrangheta, sacra corona unita, ecc.).<\/p>\n<p>Successivamente la legge 7 marzo 1996, n. 109, ha introdotto la possibilit\u00e0 di riutilizzare i beni confiscati ai mafiosi per finalit\u00e0 sociali, assegnandoli a enti locali, associazioni o cooperative.<\/p>\n<h3>SISTEMA INVESTIGATIVO ANTIMAFIA<\/h3>\n<p>Gli strumenti dei quali si \u00e8 dotato lo Stato Italiano per il contrasto alle organizzazioni mafiose sono essenzialmente 4: la Commissione Parlamentare Antimafia, la Direzione Nazionale Antimafia (DNA), la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) e la Direzione Investigativa Antimafia (DIA).<\/p>\n<h3>LA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA<\/h3>\n<p>L&#8217;articolo 82 della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Per questo scopo una delle camere nomina, fra i propri componenti, una Commissione d&#8217;inchiesta che procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria. Da questa facolt\u00e0 sono nate le Commissioni Parlamentari Antimafia.<\/p>\n<p>La Commissione Parlamentare Antimafia \u00e8 una commissione d&#8217;inchiesta bicamerale del Parlamento italiano, composta da 25 deputati e da 25 senatori, con sede a palazzo San Macuto a Roma. Istituita per la prima volta il 20 dicembre 1962, da allora viene promossa all&#8217;inizio di ogni Legislatura. In Sicilia l&#8217;Assemblea Regionale Siciliana istituisce un\u2019analoga Commissione regionale Antimafia.<\/p>\n<p>La prima proposta di una commissione parlamentare Antimafia risale al 14 settembre 1948 come commissione d&#8217;inchiesta sull&#8217;ordine pubblico in Sicilia, subito dopo la strage di Portella della Ginestra (1\u00b0 maggio 1947) e i successivi omicidi compiuti da Cosa Nostra nei confronti di alcuni sindacalisti agrari, ma non fu accolta. Questa proposta fu ripresentata nel 1958 su iniziativa di Ferruccio Parri, ma ancora una volta fu osteggiata , per essere infine approvata nel dicembre 1962.<\/p>\n<p>La prima commissione, presieduta da Paolo Rossi, si insedi\u00f2 il 14 febbraio 1963, ma non tenne alcuna seduta perch\u00e9 il 18 febbraio dello stesso anno le Camere furono sciolte anticipatamente. Nelle successive legislature, eccetto che nella VII, l&#8217;istituzione di una Commissione Parlamentare Antimafia fu sempre riconfermata. Il Presidente dell\u2019attuale commissione Antimafia \u00e8 Rosy Bindi.<\/p>\n<h3>LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA (DNA)<\/h3>\n<p>La Direzione Nazionale Antimafia e anti terrorismo, nell&#8217;ordinamento della Repubblica italiana, \u00e8 un organo della Procura generale che ha sede presso la Corte di Cassazione. \u00c8 stata istituita con Decreto legge del 1991, con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative alla criminalit\u00e0 organizzata. La DNA \u00e8 organizzata in due servizi: il Servizio Studi e Documentazione e il Servizio di Cooperazione Internazionale.<\/p>\n<p>\u00c8 diretta dal Procuratore Nazionale Antimafia (PNA), nominato direttamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, in accordo col ministro della Giustizia. Tra i PNA che si sono succeduti ricordiamo: Pierluigi Vigna (Procuratore di Firenze), Piero Grasso (attuale Presidente del Senato) e Franco Roberti attuale PNA dall\u2019agosto del 2013. Della DNA fanno inoltre parte 20 magistrati del pubblico ministero, che sono i sostituti procuratori nazionali Antimafia.<\/p>\n<p>Le principali materie di competenza della DNA sono: mafia, camorra, \u2019ndrangheta, narcotraffico, tratta di esseri umani, riciclaggio, appalti pubblici, misure di prevenzione patrimoniali, ecomafie, contraffazione di marchi, operazioni finanziarie sospette, organizzazioni criminali straniere.<\/p>\n<p>Il PNA \u00e8 sottoposto alla vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che riferisce al Consiglio Superiore della Magistratura sull\u2019attivit\u00e0 svolta e i risultati conseguiti dalla DNA e dalle Direzioni Distrettuali Antimafia (DDA). \u00a0La DNA coordina le procure distrettuali, ha poteri di sorveglianza, controllo e avocazione. Non pu\u00f2 compiere direttamente le indagini e non pu\u00f2 dare direttive alle Procure Distrettuali, ma pu\u00f2 avocare le indagini condotte dalla Procura che abbia dimostrato grave inerzia o che non si sia coordinata con le altre. Per le indagini, DNA e DDA si avvalgono della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e possono a loro volta avvalersi anche di ROS e SCICO.<\/p>\n<h3>LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA (DDA)<\/h3>\n<p>La direzione distrettuale Antimafia (DDA) \u00e8 l&#8217;organo delle Procure della Repubblica, che si trova presso i tribunali dei capoluoghi dei 26 distretti di corte d&#8217;appello, a cui sono affidati i procedimenti sui reati di stampo mafioso. Sono coordinate a livello nazionale dalla Direzione nazionale Antimafia (DNA), a sua volta dipendente dalla Procura generale, presso la Corte Suprema di Cassazione.<\/p>\n<p>Nel contrasto alla criminalit\u00e0 organizzata, soprattutto di tipo mafioso, \u00e8 importante garantire l\u2019organizzazione, il coordinamento e il collegamento delle indagini tra le Procure. Il magistrato Giovanni Falcone sollev\u00f2 il problema della comunicazione tra le Procure e contribu\u00ec ad organizzare l&#8217;attuale sistema investigativo Antimafia.<\/p>\n<p>All&#8217;inizio degli anni novanta del XX secolo, per garantire il coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalit\u00e0 organizzata, con decreto legge 20 novembre 1991 n. 367, si istitu\u00ec la figura del Procuratore nazionale Antimafia e la Direzione Distrettuale Antimafia.<\/p>\n<p>Il Procuratore della Repubblica (Procuratore Distrettuale) organizza, nell&#8217;ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale Antimafia (DDA), dove sono attribuite funzioni di PM in primo grado per i delitti, attinenti l\u2019associazione di tipo mafioso, il sequestro di persona a scopo di estorsione commessi avvalendosi dell&#8217;associazione mafiosa, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavit\u00f9, alla tratta delle persone, all&#8217;acquisto o all&#8217;alienazione di schiavi e infine per i delitti con finalit\u00e0 di terrorismo.<\/p>\n<p>La direzione distrettuale Antimafia \u00e8 coordinata dal Procuratore Distrettuale o da un magistrato da lui delegato, designato in quel caso come Procuratore Aggiunto. Salvo che nell&#8217;ipotesi di prima costituzione, il Procuratore Distrettuale, sentito il Procuratore Nazionale Antimafia, nomina i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia, per un incarico di durata variabile da due a otto anni.<\/p>\n<p>Le Direzioni Distrettuali Antimafia sono coordinate a livello nazionale dalla Direzione Nazionale Antimafia (DNA). Per la natura del reato di stampo mafioso il coordinamento tra le DDA \u00e8 fortemente richiesto e agevolato, quando non dovesse aver luogo, come abbiamo gi\u00e0 detto, la DNA pu\u00f2 avocare a se le indagini.<\/p>\n<h3>LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA)<\/h3>\n<p>La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) \u00e8 un organo investigativo di Pubblica Sicurezza a composizione interforze (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria), con compiti investigativi specializzati nella lotta contro le associazioni mafiose. La DIA \u00e8 stata istituita nel 1991, a seguito dell&#8217;intensificarsi della lotta alla mafia, che port\u00f2 poi all\u2019omicidio di Giovanni Falcone nella strage di Capaci. Falcone fu il principale ispiratore e promotore della DIA, che fu creata con decreto d&#8217;urgenza durante il VII governo Andreotti, quando ministro della giustizia era Claudio Martelli.<\/p>\n<p>La DIA fu creata poco prima della DNA, col suo capo il Procuratore Nazionale Antimafia e le DDA distribuite su tutto il territorio nazionale. Il primo capo della DIA fu il generale dei Carabinieri Giuseppe Tavormina.<\/p>\n<p>Al vertice della Direzione Investigativa Antimafia c\u2019\u00e8 un Direttore, scelto a rotazione tra gli ufficiali del corpo della Guardia di Finanza, dell&#8217;Arma dei Carabinieri e dirigenti della Polizia di Stato, che abbiano maturato grande competenza nella lotta al crimine organizzato. Il Direttore \u00e8 aiutato da due vice direttori, uno con funzioni operative, l\u2019altro con funzioni amministrative.<\/p>\n<p>L&#8217;organizzazione \u00e8 formata da una sede centrale a Roma divisa in 3 reparti (\u201dInvestigazioni preventive\u201d, \u201dInvestigazioni giudiziarie\u201d e \u201cRelazioni internazionali ai fini investigativi\u201d) e 7 uffici, di una struttura periferica costituita da 12 centri operativi (Torino, Milano, Genova, Padova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Caltanissetta) e 9 sezioni operative (Trieste, Salerno, Lecce, Catanzaro, Messina, Trapani, Agrigento, Bologna, Brescia), per un totale di circa 1.300 uomini.<\/p>\n<p>La DIA ha il compito di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative a delitti di associazione di tipo mafioso e di assicurare lo svolgimento delle attivit\u00e0 di investigazione preventiva sulla criminalit\u00e0 organizzata di tipo mafioso. Il Direttore della D.I.A. pu\u00f2 proporre ai Tribunali del territorio misure di prevenzione, sia a carattere personale (sorveglianza speciale&#8230;) che a carattere patrimoniale (sequestro dei beni).<\/p>\n<p>Dal 1992 al 2011, la DIA ha sequestrato beni per oltre 12 miliardi di euro, confiscato quasi 2 miliardi di euro e arrestato circa 9.400 persone sospettate di associazione mafiosa.<\/p>\n<h3>CARCERE DURO 41 Bis<\/h3>\n<p>L&#8217;articolo 41-bis (detto carcere duro) \u00e8 una norma prevista dall&#8217;ordinamento penitenziario italiano. Si tratta di un regime di carcerazione speciale, riservato anche ai capi mafiosi e ai terroristi, che potrebbero mantenere collegamenti con le rispettive organizzazioni mafiose o eversive, se carcerati col normale regime di detenzione. Questa disposizione fu introdotta nel 1975 dalla legge Gozzini e inizialmente riguardava soltanto le rivolte o altre gravi situazioni di emergenza interne alle carceri italiane.<\/p>\n<p>Dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992, dove persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta, fu introdotto un secondo comma all&#8217;articolo 41-bis, che consentiva al Ministro della Giustizia di sospendere, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, le regole di trattamento previste dall&#8217;ordinamento penitenziario, nei confronti di detenuti facenti parti dell&#8217;organizzazione criminale mafiosa.<\/p>\n<p>La norma doveva avere una validit\u00e0 di tre anni, ma in seguito fu prorogata per tre volte.<\/p>\n<p>Dopo 10 anni dalla strage di Capaci, il 24 maggio 2002, il Consiglio dei Ministri approv\u00f2 un disegno di legge, in materia di trattamento penitenziario, stabilendo che il provvedimento del 41 bis poteva essere applicato per non meno di un anno e per non pi\u00f9 di due e che le proroghe successive potevano essere di un solo anno ciascuna. Il regime di carcere duro venne esteso anche ai condannati per terrorismo ed eversione. Oggi il provvedimento pu\u00f2 durare quattro anni e le proroghe sono di due anni ciascuna.<\/p>\n<p>La norma prevede che il Ministro della giustizia possa sospendere le normali regole di trattamento dei detenuti, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, per alcuni prigionieri (anche in attesa di giudizio) incarcerati per reati di criminalit\u00e0 organizzata, terrorismo, eversione e altri tipi di reato.<\/p>\n<p>Il carcere duro si caratterizza come una punizione extra decisa dal ministro della Giustizia, con lo scopo di convincere i detenuti a collaborare alla lotta alla criminalit\u00e0 organizzata o almeno di impedire loro di mantenere i contatti all\u2019esterno.<\/p>\n<p>Il 41 bis si applica ai singoli detenuti e intende ostacolare le comunicazioni con le organizzazioni criminali all&#8217;esterno del carcere, impedire i contatti tra appartenenti alla stessa organizzazione criminale all&#8217;interno del carcere, nonch\u00e9 i contrasti tra gli appartenenti a diverse organizzazioni criminali, cos\u00ec da evitare il verificarsi di delitti e garantire la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico anche fuori dalle carceri.\u00a0 Per questo fine si applicano limitazioni delle attivit\u00e0 comuni (per esempio la preparazione dei pasti), l\u2019esclusione della possibilit\u00e0 di frequentare scuole, biblioteche e attivit\u00e0 di culto e l\u2019esclusione da qualsiasi attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>Le principali misure applicate col 41 bis sono:<\/p>\n<ul>\n<li>rafforzamento delle misure per prevenire i contatti con l&#8217;organizzazione criminale di appartenenza<\/li>\n<li>restrizioni del numero e delle modalit\u00e0 di svolgimento dei colloqui con i familiari<\/li>\n<li>la limitazione della permanenza all&#8217;aperto (cosiddetta ora d&#8217;aria)<\/li>\n<li>censura della corrispondenza<\/li>\n<li>acquisto di libri e periodici solo tramite la direzione dell&#8217;istituto o la cosiddetta impresa di mantenimento, non mediante pacco postale n\u00e9 con consegna diretta al momento del colloquio con i familiari. La legittimit\u00e0 di questo provvedimento \u00e8 stata pi\u00f9 volte riconosciuta dalla Corte di cassazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il &#8220;carcere duro&#8221; previsto dal 41 bis, non \u00e8 applicato unicamente per i delitti di tipo mafioso, ma anche per numerosi altri reati:<\/p>\n<ul>\n<li>delitti commessi per finalit\u00e0 di terrorismo, anche internazionale<\/li>\n<li>delitti di eversione dell\u2019ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza<\/li>\n<li>delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso<\/li>\n<li>delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall&#8217;associazione mafiosa o per agevolare l\u2019attivit\u00e0 delle associazioni mafiose<\/li>\n<li>delitto di riduzione o mantenimento in schiavit\u00f9 o in servit\u00f9<\/li>\n<li>delitto di chi induce alla prostituzione una persona di et\u00e0 inferiore agli anni diciotto o ne favorisce o ne sfrutta la prostituzione<\/li>\n<li>delitto di chi, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico o induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi fa commercio del materiale pornografico cos\u00ec realizzato<\/li>\n<li>delitto di tratta di persone<\/li>\n<li>delitto di acquisto e alienazione di schiavi<\/li>\n<li>delitto di violenza sessuale di gruppo<\/li>\n<li>delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione<\/li>\n<li>delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri<\/li>\n<li>delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il comma 2-quater dell&#8217;art. 41- bis prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione, siano custoditi all&#8217;interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente su isole, comunque all&#8217;interno di sezioni speciali, separate dal resto dell&#8217;istituto carcerario.<\/p>\n<p>Per questo motivo, sin dall\u2019inizio degli anni \u201890, l&#8217;Amministrazione penitenziaria colloca i detenuti del 41-bis, in apposite e selezionate strutture penitenziarie. La loro custodia \u00e8 affidata a un reparto specializzato della polizia penitenziaria, il Gom (Gruppo operativo mobile). Nel 2009 il Ministro della giustizia Angelino Alfano notific\u00f2 la decisione del governo di riaprire le carceri delle isole dell&#8217;Asinara e di Pianosa. Quest\u2019ultimo non fu poi riaperto per motivi di salvaguardia dell\u2019ambiente.<\/p>\n<p>In Italia sono 12 le carceri dove si applica il 41 bis. Nel 2014 quasi 700 detenuti erano sottoposti al 41 bis.<\/p>\n<p>Il regime del 41 bis continua a far discutere e pone molte questioni. Se da un lato si ritiene che regole speciali di detenzione siano necessarie, dall\u2019altro si pone la questione della salvaguardia dei diritti dei detenuti. Alcuni ritengono che il regime detentivo dell\u2019art. 41-bis sia al limite della costituzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>Nel 1995 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene (C.P.T.), visit\u00f2 le carceri italiane per verificare le condizioni di detenzione dei soggetti sottoposti al 41 bis. Questo fu giudicato il pi\u00f9 duro tra tutti i provvedimenti\u00a0 presi in considerazione. Anche la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo ha segnalato la possibile violazione dei diritti umani dei detenuti sottoposti al regime del carcere duro in Italia, ma non si \u00e8 mai spinta a dichiarare illegale quell\u2019articolo.<\/p>\n<p>Considerato il contenuto numero di pentiti, rispetto al gran numero di detenuti ai quali \u00e8 applicato il carcere duro, ritengo interessante riportare una domanda che ho letto negli articoli usati per la preparazione di questa tesina: \u201cil fine giustifica i mezzi, ma i mezzi riescono a raggiungere il fine?\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1 style=\"text-align: center;\"><\/h1>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DIRITTO INTRODUZIONE Coerentemente col tema conduttore della tesina interdisciplinare, mi propongono di esaminare tre aspetti collegati tra loro: il delitto, &hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-39","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/39","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=39"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/39\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":117,"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/39\/revisions\/117"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=39"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}