{"id":41,"date":"2017-01-28T16:13:35","date_gmt":"2017-01-28T16:13:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/?page_id=41"},"modified":"2017-01-29T22:30:49","modified_gmt":"2017-01-29T21:30:49","slug":"falso-in-bilancio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/falso-in-bilancio\/","title":{"rendered":"FALSO IN BILANCIO"},"content":{"rendered":"<hr \/>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-72 size-full\" src=\"http:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/bilancio-800x500-crop.jpg\" width=\"800\" height=\"500\" srcset=\"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/bilancio-800x500-crop.jpg 800w, https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/bilancio-800x500-crop-300x188.jpg 300w, https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/bilancio-800x500-crop-768x480.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<hr \/>\n<h1 style=\"text-align: center;\">ECONOMIA AZIENDALE<\/h1>\n<hr \/>\n<h2 style=\"text-align: left;\">\u00a0INTRODUZIONE<\/h2>\n<p>In questa sezione della tesina multidisciplinare, in materia di Economia Aziendale, coerentemente col tema generale dell\u2019illegalit\u00e0, anche di stampo mafioso, intendo esporre il reato di falso in bilancio.<\/p>\n<p>Introdurr\u00f2 quindi le caratteristiche generali del reato, i fini che si propone chi lo pone in atto e per concludere inquadrer\u00f2 brevemente il falso in bilancio all\u2019interno dell\u2019ordinamento civile del nostro Stato, con particolare riferimento alla Legge 69 del 27 maggio 2015.<\/p>\n<h3>CARATTERISTICHE GENERALI DEL FALSO IN BILANCIO<\/h3>\n<p>Il falso in bilancio, chiamato anche frode contabile, consiste nella compilazione di false comunicazioni sociali, cio\u00e8 nella preparazione di un rendiconto non veritiero dei fatti accaduti e degli indicatori significativi che invece avrebbero dovuto essere evidenziati con onest\u00e0 e correttezza.<\/p>\n<p>Il bilancio di un&#8217;azienda \u00e8 un documento che si redige per consentire a soci e terzi di reperirvi le informazioni di base necessarie per assumere decisioni commerciali o di natura economica sull\u2019azienda stessa. Il bilancio serve per\u00a0 trasmettere informazioni non solo agli investitori, ma anche ai lavoratori e alla collettivit\u00e0. Per questo motivo la corretta compilazione di questo documento \u00e8 considerata obbligatoria e irrinunciabile per garantire un quadro attendibile e veritiero sullo stato di salute dell\u2019azienda. La scorretta compilazione, l\u2019omissione o la falsificazione dei dati necessari a rappresentare la reale situazione aziendale \u00e8 quindi considerata un reato in quasi tutti gli ordinamenti.<\/p>\n<p>Il bilancio di un&#8217;azienda \u00e8 composto di \u201c<strong>dati oggettivi<\/strong>&#8220;, riferibili cio\u00e8 a valori numerici riscontrabili nei fatti, e di \u201c<strong>dati di stima<\/strong>&#8220;. Questi ultimi riguardano valori che l&#8217;azienda attribuisce a voci di bilancio che devono essere aggiornate ogni anno in considerazione delle variazioni dei mercati d\u2019interesse.<\/p>\n<p>Per esempio, fra le immobilizzazioni il valore di un bene immobile da iscrivere a bilancio, dipende da una stima la cui rispondenza alla reale situazione di mercato \u00e8 basata sulla corretta valutazione di un perito. Quindi\u00a0 il dato stimato proviene da una fonte &#8220;soggettiva&#8221;, cio\u00e8 non ha un riscontro oggettivo su dati numerici, ma \u00e8 una valutazione personale operata da un professionista. Deperimenti, avarie, deprezzamenti e svalutazioni dei beni componenti il patrimonio dell&#8217;azienda sono valutati in modo non oggettivo, ma stimandone il valore. Volendo orientare la visione dei risultati dell\u2019azienda, spesso si manipolano questi dati compromettendo la veridicit\u00e0 del documento di bilancio.<\/p>\n<p>Anche i dati oggettivi possono essere manipolati al fine di alterare il quadro generale di un\u2019azienda. Ad esempio, per diminuire gli utili reali di un\u2019impresa, si nascondono sin dall\u2019origine i ricavi, omettendo o falsificando l\u2019emissione delle ricevute fiscali e dichiarando costi che non sono mai stati sostenuti (spesso si usa la falsa fatturazione da parte di terzi). Invece, nel caso contrario in cui si intenda rappresentare una condizione migliore, si nascondono i costi e si esaltano i ricavi.<\/p>\n<p>Quindi per alterare il bilancio si usano due tipi di falsificazioni: il \u201c<strong>falso materiale<\/strong>\u201d, realizzato manipolando i dati oggettivi e il \u201c<strong>falso in valutando<\/strong>\u201d, realizzato attraverso l\u2019alterazione dei dati di stima.<\/p>\n<p>Esistono anche altre classificazioni del reato come il \u201c<strong>falso qualitativo<\/strong>\u201d e il \u201c<strong>falso per induzione<\/strong>\u201d. Il primo si attua alterando dati che non modificano il risultato economico o l\u2019entit\u00e0 complessiva del capitale, ma cambiano comunque la rappresentazione che viene fornita. Il secondo si ha quando si manipola un bilancio attraverso l&#8217;inclusione di dati falsi provenienti da bilanci di altre societ\u00e0, questo si verifica spesso nei gruppi. Infatti, nei gruppi societari, il semplice spostamento di determinate partite da una societ\u00e0 all&#8217;altra dello stesso gruppo, altera la veridicit\u00e0 dei rispettivi bilanci. Per esempio si creano finti conti di credito e debito fra una societ\u00e0 e l&#8217;altra, creando cos\u00ec interessi e\/o more e penali, in realt\u00e0 inesistenti.<\/p>\n<p>La figura del revisore contabile ha il compito di controllare la correttezza e la veridicit\u00e0 del bilancio preparato dall\u2019azienda.<\/p>\n<h3>FINI DEL FALSO IN BILANCIO<\/h3>\n<p>Falsificando i bilanci, attribuendosi crediti o garanzie che in realt\u00e0 sono inesistenti o minori di quanto pubblicamente evidenziato, si vuole migliorare la reputazione commerciale dell\u2019azienda al fine di ottenete pi\u00f9 agevolmente i finanziamenti ricercati. In questo modo si truffano le banche, gli istituti di credito e i fornitori che devono valutare le condizioni di pagamento da concedere all\u2019azienda.<\/p>\n<p>Un altro scopo del falso in bilancio consiste nel raggiungere accordi e alleanze con altre aziende, presentando loro un quadro falsamente ottimistico sulle potenzialit\u00e0 dell\u2019azienda. In questo modo s\u2019inganna chi acquisisce nuove quote di propriet\u00e0 basandosi su quelle false informazioni e s\u2019inganna il mercato borsistico. Il falso in bilancio ha anche effetti sulla distribuzione dei dividendi commisurati ai risultati aziendali dichiarati, alterabili quindi in vantaggio o in debito degli azionisti.<\/p>\n<p>Inoltre e questo \u00e8 il fine che pi\u00f9 attiene al tema conduttore della mia tesina, la falsificazione contabile \u00e8 usata per la creazione di una liquidit\u00e0 parallela e illecita (nascosta e non ufficiale) dell&#8217;azienda: i cosiddetti fondi neri, spesso utilizzati per commettere reati come la corruzione o il riciclaggio di denaro sporco, l&#8217;evasione fiscale e l&#8217;indebito arricchimento di soggetti capaci di appropriarsi delle somme occultate.<\/p>\n<p>In caso di bilancio contraffatto, esiste anche una diretta responsabilit\u00e0 dei revisori contabili che avrebbero dovuto rivelarne la natura non veritiera. Questi possono essere accusati di cattiva qualit\u00e0 dei controlli o addirittura di complicit\u00e0 o favoreggiamento con gli amministratori che hanno preparato quel bilancio.<\/p>\n<h3>FALSO IN BILANCIO NELL\u2019ORDINAMENTO CIVILE<\/h3>\n<p>Il falso in bilancio \u00e8 oggi regolato da quattro articoli del Codice Civile:<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;articolo 2621 (&#8220;false comunicazioni sociali&#8221;)<\/li>\n<li>l&#8217;articolo 2621-bis (&#8220;fatti di lieve entit\u00e0&#8221;)<\/li>\n<li>l&#8217;articolo 2621-ter (&#8220;non punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto&#8221;)<\/li>\n<li>l&#8217;articolo 2622 (&#8220;false comunicazioni sociali nelle societ\u00e0 quotate&#8221;)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il falso in bilancio (solo art. 2621) era inizialmente punito con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 10.000 a 100.000 lire. La riforma del 1986 ha ribattezzato il reato in &#8220;False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividenti&#8221;, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da due milioni a venti milioni di lire.<\/p>\n<p>Nel 2002 il governo Amato invi\u00f2 al Parlamento un disegno di legge su questa materia. L\u2019anno successivo il Governo Berlusconi riprese quel disegno di legge, il Parlamento lo modific\u00f2 e lo approv\u00f2, depenalizzando di fatto il reato. Il decreto legislativo del 2002 divise il reato in due:<\/p>\n<p>Le \u00a0&#8220;false comunicazioni sociali&#8221; (art. 2621), sanzionate con l&#8217;arresto fino ad 1 anno e 6 mesi e le &#8220;false comunicazioni sociali in danno della societ\u00e0, dei soci e dei creditori\u201d (art. 2622) sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se il reato era commesso da societ\u00e0 quotate in borsa, allora era punito con la reclusione da 1 a 4 anni, ma solo se la societ\u00e0, i soci o i creditori, presentavano querela. Erano inoltre state previste tutta una serie di attenuanti in presenza delle quali il falso in bilancio non era pi\u00f9 punibile. Nel 2005 furono apportate piccole modifiche aumentando la pena prevista dall\u2019art. 2621.<\/p>\n<h3>\u00a0LEGGE N. 69\/2015<\/h3>\n<p>Il 27 maggio del 2015, con la Legge n. 69\/2015, conosciuta come \u201cLegge anti corruzione\u201d, in materia di \u00a0delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, il Governo Renzi ha riscritto completamente il reato di falso in bilancio, eliminando la depenalizzazione del 2002 e riportando il reato in ambito penale. La nuova norma oggi distingue tra:<\/p>\n<ul>\n<li>false comunicazioni sociali in <strong>societ\u00e0 non quotate<\/strong> (art. 2621 c.c.) ed in <strong>societ\u00e0 quotate<\/strong> e ad esse equiparate (art. 2622 c.c.), che sono sanzionate come reati \u201cdi pericolo\u201d e non pi\u00f9 \u201cdi danno\u201d;<\/li>\n<li>per le false comunicazioni sociali in <strong>societ\u00e0 non quotate<\/strong>, si prevedono ipotesi attenuate per fatti di lievi entit\u00e0 (art. 2621-bis c.c.) e di non punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 (art. 2621-ter c.c.).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel 2015 si \u00e8 passati da una differenziazione basata sull\u2019esistenza di danni nei confronti della societ\u00e0, dei soci o dei creditori ad una distinzione basata sul contesto societario nel quale le false comunicazioni sono state attuate.<\/p>\n<p>La nuova fattispecie di falso in bilancio, sia per le societ\u00e0 quotate che non, richiede che le condotte di esposizione o di omissione di fatti materiali non rispondenti al vero siano capaci d\u2019indurre altri in errore.<\/p>\n<p>Questi delitti quindi, sono oggi considerati \u201c<strong>reati di pericolo<\/strong>\u201d e non pi\u00f9 di \u201c<strong>reati di danno<\/strong>\u201d, in quanto non \u00e8 necessario dimostrare che ne sia derivato un effettivo danno per qualcuno, per conclamare il reato \u00e8 sufficiente aver posto in essere azioni capaci d\u2019indurre in errore chi legge il bilancio.<\/p>\n<p>Questo significa che, mentre prima per verificare l\u2019esistenza di falso in bilancio era necessario che qualcuno chiamasse in giudizio la societ\u00e0 per il danno subito, adesso \u00e8 possibile per il giudice procedere d\u2019ufficio, su semplice segnalazione di reato, anche da richiesta motivata dall\u2019Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.<\/p>\n<p>Per le societ\u00e0 quotate \u00e8 prevista una pena da 3 a 8 anni, in caso di falso in bilancio con l&#8217;inserimento consapevole di comunicazioni sociali e dati rilevanti non rispondenti al vero.<\/p>\n<p>Per le societ\u00e0 non quotate la pena varia nello stesso caso tra 1 e 5 anni. In caso di fatti di lieve entit\u00e0 le pene per le societ\u00e0 non quotate variano da 6 mesi a 3 anni.<\/p>\n<p>Nel 2015 \u00e8 stata inoltre inserita la norma sulla tenuit\u00e0 del fatto che prevede l&#8217;archiviazione di alcuni fatti di lievissima entit\u00e0.<\/p>\n<p>La legge del 2015 ha infine eliminato le soglie di non punibilit\u00e0 introdotte nel 2002 e ha abolito la necessit\u00e0 della querela. Oggi Per il reato di falso in bilancio, come gi\u00e0 detto, si procede d&#8217;ufficio tranne nel caso delle piccole societ\u00e0 non quotate e al di sotto dei limiti di fallibilit\u00e0 per le quali \u00e8 ancora possibile procedere solo su querela.<\/p>\n<p>La legge n. 69\/2015 \u00e8 detta Legge anticorruzione, perch\u00e9, oltre al reato di falso in \u00a0bilancio, tratta anche di aumenti di pena per i reati di corruzione, concussione e associazione mafiosa. In particolare per quest\u2019ultimo reato si prevede l\u2019inasprimento da 5 fino a 11 anni in pi\u00f9 rispetto alle pene precedenti.<\/p>\n<p>Per i colpevoli di corruzione stabilisce, oltre alla pena detentiva, il divieto di fare contratti con la pubblica amministrazione per non meno di 5 anni.<\/p>\n<p>La stessa Legge tratta del patteggiamento per i reati di concussione, ottenibile restituendo integralmente il prezzo o il profitto del reato commesso.<\/p>\n<p>La Legge prevede anche sconti di pena per i collaboratori che aiutino a individuare altri responsabili o che aiutino a sequestrare le somme distolte.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Infine, la Legge n.69\/2015 ha anche aumentato i poteri dell\u2019Autorit\u00e0 anticorruzione che eserciter\u00e0 la vigilanza e il controllo anche sui contratti pubblici e i relativi lavori.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ECONOMIA AZIENDALE \u00a0INTRODUZIONE In questa sezione della tesina multidisciplinare, in materia di Economia Aziendale, coerentemente col tema generale dell\u2019illegalit\u00e0, anche &hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-41","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/41","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/41\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":114,"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/41\/revisions\/114"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.paraba.it\/blueyes\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}